venerdì 5 agosto 2011

Legge Levi: Amazon risponde con un'ondata di sconti e non applicherà la legge ai libri stranieri

E' quasi certo che dal 1° settembre entrerà in vigore una legge sul prezzo dei libri in lingua italiana il cui articolo principale recita: "È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato".

Ne avevo già parlato qua.

Nelle discussioni nate in rete era stato ipotizzato che Amazonnon sarebbe stata soggetta alla Legge Levi perché la sede legale dell'azienda è in Lussemburgo.
Non è così: Amazon ha pubblicato nel suo sito italiano un comunicato nel quale afferma che sarà soggetta alla legge sugli sconti.

Dal comunicato si apprende inoltre che Amazoncontinuerà a scontare liberamente i libri e fumetti in lingua straniera, dato che la Legge Levi riguarda solo i libri italiani.

Amazon ha approfittato dell'ultimo mese di sconti liberi per applicare uno sconto minimo del 40% su 235.000 libri e fumetti.


AGGIORNAMENTO
Ho scritto un nuovo articolo intitolato "La Legge Levi sul prezzo dei libri è incostituzionale?"


Di seguito c'è il testo della Legge Levi.


NUOVA DISCIPLINA DEL PREZZO DEI LIBRI

Art. 1.
(Oggetto e finalità generali)

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.

2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell’informazione.


Art. 2.
(Disciplina del prezzo dei libri)

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall’editore o dall’importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.

3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell’anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purchè non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. È comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

4. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università.

5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell’ambito di rapporti associativi.

6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

8. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Art. 3.

(Efficacia e abrogazione. [...])

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º settembre 2011.

2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l’articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62. [...]

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